Che cosa è stato annullato, e perché

Non è caduto l'intero decreto, ma il suo nucleo. Sono nulli per intero l'articolo 5 (obblighi dei locatori), l'articolo 8 (il registro unico delle locazioni), l'articolo 9 (procedura di iscrizione e domanda del numero) e l'articolo 10 (verifica del numero). Sono nulli in parte, per quanto riguarda la procedura di registro, gli articoli 1, 2 f), i), j) e 6. Il motivo è di competenza: secondo la nota del Consiglio generale del potere giudiziario, allo Stato manca il titolo per "una regulación exhaustiva de un registro nacional que se superpone a los registros autonómicos existentes".

Che cosa deve fare oggi un proprietario alle Canarie

La strada passa per l'isola, non per Madrid. Secondo l'articolo 7.1 della legge 6/2025, prima di avviare l'attività va presentata una "declaración responsable" al cabildo insulare; il cabildo iscrive l'attività d'ufficio nel Registro General Turístico. Va accompagnata da una relazione redatta da tecnico competente, in caso di condominio da una certificazione che l'assemblea non esclude l'uso turistico, e dal certificato urbanistico del comune.

L'attività può iniziare dal giorno della presentazione (articolo 8.1). Per l'annuncio conta l'articolo 8.6: l'iscrizione "contendrá necesariamente un número de registro", obbligatorio in ogni annuncio, anche sulle piattaforme digitali; è questo il numero da inserire su Airbnb o Booking. L'articolo 10 lo limita a cinque anni, e a dieci a El Hierro, La Gomera e La Palma e nei comuni con sfida demografica.

Chi già affittava: cinque anni, poi si chiude

Chi il 13 dicembre 2025 era regolarmente abilitato come "vivienda vacacional" ai sensi del decreto 113/2015 ricade nella seconda disposizione transitoria: cinque anni per proseguire come prima, dopo i quali la vecchia dichiarazione si estingue e l'attività cessa "automáticamente", salvo che l'abitazione sia stata abilitata secondo il nuovo regime. Una sola proroga, fino a un massimo di dieci anni, va chiesta al cabildo entro quattro anni dall'entrata in vigore. Il comma 3 qualifica tale termine come indennizzo "por todos los conceptos".

Che cosa non ha più una base giuridica

L'articolo 5 obbligava il locatore a ottenere preventivamente il numero presso la conservatoria e a comunicarlo alla piattaforma. È nullo per intero. La dichiarazione periodica non stava lì, ma nell'articolo 10.4: "Cada doce meses deberá aportarse el modelo informativo de arrendamientos de corta duración", e anche l'articolo 10 è nullo per intero. Il modulo è stato approvato con il decreto ministeriale VAU/1560/2025 espressamente "de conformidad con el art. 10.4"; quel decreto non è stato abrogato. Una fattura per una "relazione annuale NRUA" riguarda dunque un obbligo che non esiste più. Un "rinnovo" del numero il decreto non lo ha mai previsto: l'articolo 10.5 conosceva solo il ritiro.

Restano aperti: numeri, tariffe e nessuna norma sostitutiva

Sono rimasti in vigore lo sportello digitale unico (articolo 7), la statistica ufficiale (articolo 11) e l'articolo 6 senza i riferimenti alla procedura nazionale; resta la trasmissione mensile dei dati da parte delle piattaforme. Che nell'annuncio debba comparire un numero discende, dal 20 maggio 2026, dal regolamento (UE) 2024/1028, che lascia aperto quale organo lo rilasci.

Sui numeri già rilasciati e sulle tariffe pagate nessuna delle tre sentenze dice nulla. Secondo l'articolo 73 della legge sulla giurisdizione amministrativa tali sentenze non incidono "por sí mismas" sull'efficacia degli atti divenuti definitivi; ASCAV ha chiesto il rimborso nel maggio 2026. Una norma sostitutiva non esiste: la gazzetta riporta come riferimenti successivi soltanto le tre sentenze e due decreti ministeriali, e sulla pagina del ministero il numero il 14 settembre 2026 era ancora definito "un requisito indispensable".