Cosa pubblica oggi il BOE
Il regolamento è in vigore dal 20 maggio 2025 e disciplina residenza e lavoro delle persone di Paesi extra UE e dei familiari di cittadini spagnoli. Le sentenze sono state emesse a luglio e il CGPJ ne ha dato notizia il 13 luglio, ma gli effetti generali arrivano solo con la pubblicazione nel BOE. Abbiamo letto il dispositivo come pubblicato nel BOE; la motivazione completa si trova nella banca dati CENDOJ, a cui non abbiamo potuto accedere. Vengono eliminate singole frasi e parole; gran parte del regolamento resta in vigore.
Stop all'obbligo online per sette tipi di domanda
L'articolo 197.2 imponeva la sola via elettronica in sette casi: proroga dei soggiorni per studio, rinnovo della residenza non lucrativa, prima autorizzazione di residenza e lavoro dipendente, rinnovo per lavoratori autonomi, rinnovo con esenzione dal permesso di lavoro, lavoro stagionale e reclutamento collettivo nel Paese d'origine. Il comma è nullo per intero. Secondo il CGPJ, il governo non aveva giustificato a sufficienza che tutti gli interessati disponessero dei mezzi e delle capacità necessari. Vale l'articolo 197.1: le domande si presentano personalmente all'ufficio stranieri, allo sportello o per via elettronica. Il governo può reintrodurre un obbligo online, ma solo per categorie precise, con motivazione e in modo proporzionato.
Minori, tutela e genitori a carico
I minori nati in Spagna da stranieri residenti (art. 159.1) e quelli non nati qui (art. 160.1) non devono più essere "celibi o nubili". Finora un minore nato in Spagna perdeva la via semplificata se aveva lasciato il Paese. Quell'inciso è annullato: conta la residenza abituale effettiva in Spagna, e le assenze temporanee e giustificate non escludono più di per sé. Il termine di sei mesi per la domanda resta, secondo l'ordinanza di rettifica. Per il genitore o tutore di un minore spagnolo (art. 94.1.f) e per il minore sotto tutela di uno straniero residente (art. 160.2), il rapporto non deve più essere costituito secondo il diritto spagnolo. E un familiare a carico, per esempio un genitore, può dimostrare la dipendenza economica anche se vive già in Spagna (art. 196).
Precedenti penali e lavoro stagionale
Gli articoli 97.4 e 98.1 riguardano i familiari di cittadini spagnoli. Per alcuni gruppi qualsiasi precedente penale comportava il rigetto. Questo rigetto automatico senza valutazione individuale è nullo nei casi coperti dall'articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell'UE, che tutela la cittadinanza europea. Quali casi siano esattamente lo spiega la motivazione, non il BOE. I precedenti contano ancora, ma l'amministrazione deve valutarli caso per caso. Inoltre le agenzie di lavoro interinale (ETT) possono di nuovo essere titolari di autorizzazioni per lavoro stagionale ed essere autorizzate nei cambi di datore di lavoro o nelle catene di contratti (art. 101.1).
I minori e la disputa delle Canarie
Quando la polizia trova uno straniero senza documenti la cui minore età è incerta, informa i servizi regionali di tutela dei minori perché prestino, "se del caso", assistenza immediata (art. 166.1). Il "se del caso" viene eliminato: l'obbligo dell'articolo 35.3 della legge sugli stranieri opera, dice il dispositivo, "in modo imperativo e incondizionato" dalla segnalazione della polizia. Alle Canarie il servizio spetta al governo regionale, in disputa con il ministero delle Migrazioni su chi debba effettuare il primo screening dopo l'arrivo e che ha annunciato un ricorso (il nostro articolo dell'8 settembre). Questa sentenza non risolve quella disputa di competenze: riguarda l'assistenza dopo la segnalazione. Al momento di scrivere non abbiamo trovato reazioni del governo canario, del ministero, di CEAR o di Cáritas alla pubblicazione di oggi.